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In Primo Piano
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito,
di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il cre-
dito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis,
del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17,
comma 1, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal com-
ma 14 del presente articolo.
14. All'articolo 44 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dal-
la Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguen-
ti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti:
«nei tre periodi d'imposta successivi».
15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del Testo Unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal
comma 12 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportando-
lo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto
d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le Amministrazioni dello
Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione
dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gesto-
ri di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestio-
ni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla
riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto
previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle presta-
zioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati (CUD).