Pais Marzo 2015 - page 37

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Sportello Normativo/Giuridico
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n.
233/1990, è pari a euro 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50%, avranno
l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscrit-
ti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72%
avranno l’accredito con un contributo annuale pari a euro 4.776,35 (di cui euro 4.664,40
ai fini pensionistici).
Nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saran-
no accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, Legge
n. 335/95).
Ripartizione dell’onere contributivo
Per le scuole resta confermata anche per il 2015 la ripartizione dell’onere contri-
butivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un
terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda commit-
tente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di
effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i dato-
ri privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che
l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito,
tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle
imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015
L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gen-
naio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di
cassa allargato).
Consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art.
50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge 21 novembre
2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente (cioè i compensi dei co.co.
co.) – è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono
essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22% per
i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e
28,72% per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).
Precisazioni sui collaboratori occasionali
Sul compenso del collaboratore occasionale andrà effettuata solo la ritenuta IRPEF
del 20% a meno che il collaboratore superi nell’anno i 5.000,00 euro per compensi
relativi alla sua attività di lavoro occasionale: in questo caso egli deve iscriversi alla
gestione separata INPS e la scuola deve operare le trattenute previdenziali in sede
di liquidazione del compenso (oltre ad operare la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%).
Quindi, in sede di liquidazione del compenso per la prestazione occasionale, se il
collaboratore con cui è stato sottoscritto il contratto di collaborazione occasionale,
comunica alla scuola di aver superato la somma di euro 5.000,00 nel corso dell’anno
anche con più committenti, egli deve iscriversi alla gestione separata INPS e la scuo-
la deve operare le trattenute previdenziali in sede di liquidazione del compenso.
Si precisa che la somma di euro 5.000,00 deve riferirsi esclusivamente ai redditi da
lavoro occasionale e non anche a quelli di altra provenienza (es. da lavoro dipenden-
te) È ovvio che solo il collaboratore conosce la sua posizione reddituale e,pertanto,
in mancanza di apposita comunicazione circa il superamento dei 5.000,00 euro la
scuola deve esclusivamente operare la ritenuta d’acconto IRPEF del 20% sull’importo
stabilito per la prestazione.
La ripartizione
dell'onere
contributivo è 1/3 a
carico del
collaboratore e 2/3 a
carico del
committente ma è in
capo alla scuola il
versamento di tutti i
contributi
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