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Osservatorio Previdenziale
vengono prese a base per la determinazione della misura della pensione indiretta da
totalizzazione. Ai fini del perfezionamento dei suddetti requisiti rileva la sommatoria
dei periodi assicurativi/contributivi non coincidenti e dei periodi coincidenti conteggia-
ti una sola volta, risultanti presso le singole gestioni ove il dante causa sia stato iscrit-
to, indipendentemente dalla circostanza che una gestione, diversa da quella competen-
te ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.
Esercizio del diritto
L’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi viene attivato a domanda del
lavoratore o del suo avente causa da presentarsi all’ente previdenziale gestore della
forma assicurativa in cui il lavoratore da ultimo è, ovvero, è stato iscritto. In caso di
contestualità di iscrizione a due Fondi pensionistici, all’interessato è lasciata la facoltà
di scegliere in quale delle gestioni presentare domanda di totalizzazione. L’articolo 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 42/2006 raccorda l’istituto della totalizzazione con
le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi. In particolare,
considerata l’incompatibilità tra questi due istituti giuridici, non è ammissibile una do-
manda di totalizzazione qualora, in presenza di un’istanza di ricongiunzione presentata
a partire dal 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del decreto in esame), il relativo
provvedimento sia stato perfezionato mediante l’accettazione da parte dell’interessato.
In base alle disposizioni regolamentari dell’INPS Gestione ex INPDAP, un provvedi-
mento si considera accettato, qualora entro i 90 giorni dalla data di notifica l’interes-
sato non abbia manifestato la volontà di rinuncia, ovvero abbia effettuato il paga-
mento del relativo onere in un’unica soluzione; in mancanza del versamento in
un’unica soluzione o della rinuncia il provvedimento si intende accettato trascorsi i
90 giorni dalla data di notifica (istituto del silenzio-assenso). In caso di rinuncia alla
ricongiunzione l’iscritto può presentare istanza di totalizzazione, sempreché sussista-
no le prescritte condizioni.
Qualora sia stato adottato un provvedimento di ricongiunzione relativo ad una
domanda presentata anteriormente al 3 marzo 2006, l’interessato, titolare di più pe-
riodi assicurativi, che consentono l’accesso alla totalizzazione può rinunciare alla ri-
congiunzione e chiedere la restituzione delle somme versate a tale titolo, maggiora-
te degli interessi legali, a condizione che il procedimento non sia stato ancora con-
cluso e cioè che l’interessato non abbia effettuato il pagamento integrale delle rate.
In tale caso l’INPS Gestione ex INPDAP provvederà a revocare il provvedimento di
ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la contribuzione
eventualmente già introitata a tale titolo. La restituzione delle somme pagate a tito-
lo di ricongiunzione non è ammessa qualora l’interessato abbia già versato l’intero
ammontare dell’onere. Il recesso non può, comunque, essere esercitato oltre il termi-
ne di due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in esame
(02/03/2008). Resta inteso che la facoltà di recedere dalla ricongiunzione deve esse-
re esercitata contestualmente alla domanda di totalizzazione.
Per completezza si precisa che una domanda di totalizzazione presentata ai sensi
del Decreto Legislativo n. 42/2006 non annulla un’eventuale istanza di ricongiunzio-
ne, qualora quest’ultima sia stata inoltrata anteriormente al 3 marzo 2006 e non sia
stato ancora emanato il relativo provvedimento formale di riconoscimento. In questa
ipotesi la sede INPS Gestione ex INPDAP, è tenuta a definire, con sollecitudine, il
relativo provvedimento finalizzato ad orientare la scelta dell’interessato ad accettare
la ricongiunzione ovvero rinunciarvi per attivare la totalizzazione. Una domanda di
totalizzazione può essere accolta anche qualora l’interessato abbia già presentato
un’istanza di trattamento pensionistico autonomo a condizione che non sia stato
ancora notificato il relativo provvedimento da parte dell’INPS Gestione ex INPDAP.
Nel caso in cui l’INPS Gestione ex INPDAP sia l’Ente di ultima iscrizione, sarà quest’ul-
timo a promuovere il procedimento di totalizzazione; la domanda, dalla quale dovran-
no risultare gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto, deve essere presenta-
Una domanda di
totalizzazione
presentata ai sensi
del Decreto
Legislativo n.
42/2006 non annulla
un’eventuale istanza
di ricongiunzione,
qualora quest’ultima
sia stata inoltrata
anteriormente al 3
marzo 2006 e non
sia stato ancora
emanato il relativo
provvedimento
formale di
riconoscimento
Le gestioni
interessate, ciascuna
per la parte di
propria competenza,
determinano il
trattamento pro
quota in rapporto ai
rispettivi periodi di
iscrizione maturati,
anche se coincidenti.