Pais Marzo 2015 - page 49

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I Casi e I Pareri
relazione alle fatture emesse a
partire dal 1° gennaio, nonché in
ossequio ai principi dello Statuto
del contribuente, che possono es-
sere fatti salvi i comportamenti
finora adottati dai contribuenti, ai
quali, pertanto, non dovranno es-
sere applicate sanzioni per le vio-
lazioni – relative alle modalità di
versamento dell’IVA – eventual-
mente commesse anteriormente
all’emanazione della suddetta cir-
colare del 9 febbraio.
Ne deriva che ove le Pubbliche
Amministrazioni, dopo il 1° genna-
io 2015 (prima del 9 febbraio),
abbiano corrisposto al fornitore
l’IVA ad esse addebitata in relazio-
ne ad operazioni fatturate a parti-
re dalla medesima data e, a sua
volta, il fornitore abbia computato
in sede di liquidazione, secondo le
modalità ordinarie, l’imposta incas-
sata dalle Pubbliche Amministra-
zioni, non occorrerà effettuare al-
cuna variazione. Diversamente, ove
il fornitore abbia erroneamente
emesso fattura con l’annotazione
“scissione dei pagamenti”, lo stesso
dovrà correggere il proprio operato
ed esercitare la rivalsa nei modi
ordinari. In tal caso le pubbliche
amministrazioni dovranno corri-
spondere al fornitore anche l’IVA
relativa all’operazione ricevuta.
Le fatture invece successive al 9
febbraio non sono “sanabili” e
quindi va applicato il nuovo regime
di pagamento.
In merito agli obblighi nascenti in
capo ai soggetti passivi fornitori,
l’articolo 2 del decreto stabilisce
che i medesimi devono emettere
regolarmente la fattura con le in-
dicazioni prescritte dall’articolo 21
del DPR n. 633/1972 apponendo
l’annotazione “scissione dei paga-
menti” sulla medesima.
Sul sito di Fattura PA è stato pre-
cisato che il formato Fattura PA
permette l'assolvimento dell'obbli-
go mediante l'aggiunta di un va-
lore (il carattere "S") tra quelli
ammissibili per il campo <Esigibi-
litaIVA>, contenuto nel blocco in-
formativo <DatiRiepilogo>”.
Quindi i fornitori devono inserire
necessariamente la suddetta anno-
tazione ai fini del relativo paga-
mento.
Sub 2
Per le fatture emesse dai fornitori
dall'1/1/2015 ma relative a residui
passivi 2014 devo scindere dal
residuo passivo l'IVA (dove ancora
è possibile prima della predisposi-
zione del C/Consuntivo 2014) op-
pure?
Il residuo passivo relativo all’impe-
gno fatturato nel 2015 dovrà es-
sere estinto attraverso due distin-
ti mandati di pagamento: uno per
l’importo della fattura al netto
dell’IVA e uno per il versamento
dell’IVA stessa.
Per quanto concerne la questione
contabile del residuo passivo, la
relativa regolarizzazione dovrà
essere attuata tramite il mutamen-
to di destinazione del residuo stes-
so, dividendo l’importo tra il forni-
tore (unico creditore individuato
nel residuo passivo) e l’Erario. A
tal fine la scuola dovrà necessaria-
mente interpellare il proprio gesto-
re dell'applicativo in utilizzo.
Sub 3
Per il contratto del RSPP il paga-
mento dell'IVA rimane a carico del
Responsabile della Sicurezza? An-
che per le fatture emesse da Agen-
zie per visite d'istruzione degli
alunni l'IVA viene versata dal For-
nitore?
Il MIUR, con la Nota prot. 1778 del
6 febbraio 2015, ha fornito ulterio-
ri chiarimenti per le scuole in
merito alla nuova modalità di pa-
gamento separato (scissione dei
pagamenti – Split payment ) dell'I-
VA introdotta dalla Legge di Sta-
bilità 2015.
È stato precisato che tale mecca-
nismo non si applica alle partico-
lari fattispecie di liquidazione
dell'imposta previste dall'art. 74
del DPR 633/72.
In particolare, per quanto attiene
l'acquisto di prodotti commercia-
lizzati dall’Amministrazione dei
Monopoli di Stato come Sali e
tabacchi, fiammiferi, prodotti dell
'industria editoriale, telefonia, tito-
li di viaggio, di trasporto pubblico,
nonché operazioni effettuate dalle
agenzie di viaggio e di turismo per
la organizzazione di pacchetti tu-
ristici (art. 74-ter), la normativa
prevede l'emissione delle fatture
senza l’indicazione separata dell'I-
VA, che viene liquidata secondo
regole particolari fissate per cia-
scuna delle categorie di beni/ser-
vizi descritti.
Pertanto, non essendo possibile
individuare l'effettiva Imposta sul
Valore Aggiunto relativa, in parti-
colare, alle prestazioni di agenzie
di viaggio, non si rende applicabi-
le il nuovo meccanismo, e quindi
con riferimento a queste tipologie
di forniture non può applicarsi la
cosiddetta scissione dei pagamen-
ti fra imponibile (da corrispondere
al fornitore) e IVA (da corrisponde-
re all'Erario), e in questi casi l'in-
tero importo esposto dalle fatture
deve continuare ad essere pagato
direttamente al fornitore.
Solo nel caso in cui le agenzie di
viaggi e turismo applichino (utiliz-
zando l'opzione prevista dall’art.
74-ter comma 8-bis), per le presta-
zioni di organizzazione di convegni,
congressi e simili, il regime ordi-
nario dell'imposta, non si conside-
rerà questa esclusione dal mecca-
nismo della scissione dei pagamen-
ti; in tal i casi l'esercizio dell'op-
zione del regime ordinario d'impo-
sta, dovrà essere comunque espli-
citamente indicata in fattura.
Un altro ambito di operazioni
imponibili alle quali non si appli-
ca il meccanismo dello Split
payment è quello delle prestazio-
ni professionali fatturate agli enti
pubblici sulle quali vengono ope-
rate ritenute d’imposta (come, ad
esempio, l’RSPP libero professio-
nista). Pertanto, nulla va mutato
nella procedura di liquidazione e
pagamento ai professionisti che
presentano fatture soggette a ri-
tenuta.
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