Pais Marzo 2015 - page 47

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Osservatorio Previdenziale
ta alla Sede provinciale o territoriale competente in base alla sede di servizio dell’i-
scritto o del dante causa nella ipotesi di pensione indiretta.
Modalità di liquidazione del trattamento
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il
trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se
coincidenti. La misura del trattamento a carico dell’INPS Gestione ex INPDAP, nonché
degli altri enti previdenziali pubblici, è determinata sulla base della disciplina prevista
dal Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (così come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal D.L. 3 maggio 2001, n. 158 converti-
to con Legge 2 luglio 2001, n. 248) in materia di opzione per la liquidazione del trat-
tamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Il rinvio
alle regole dettate dal D.Lgs. n. 180/1997, e successive modificazioni e integrazioni,
riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini
della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle
condizioni di legge per l’esercizio dell’opzione. Va comunque precisato che, in linea con
la direttiva emanata sull’argomento dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale in
data 2 marzo 2006, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento pensionistico in
materia di salvaguardia dei diritti quesiti, nonché in conformità con il criterio di delega
previsto al comma 2, lettera o) della Legge n. 243/2004, qualora il lavoratore abbia già
raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi
richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale “pro quota” sarà calcolato con il si-
stema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione. Ciascun fondo
provvede a liquidare il trattamento pro quota di competenza secondo le regole sud-
dette tenendo conto, esclusivamente dei propri periodi di iscrizione.
Pagamento dei trattamenti
Previa stipula di apposita convenzione con gli enti interessati, il pagamento degli
importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS. Si precisa che tale Isti-
tuto è l’ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di al-
cuna quota di pensione. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni cia-
scuna in relazione alla propria quota.
Decorrenza dei trattamenti
Nei confronti degli appartenenti al comparto scuola che maturino i requisiti minimi
per il pensionamento di vecchia e di anzianità in regime di totalizzazione a partire
dall’anno 2012, trova applicazione quanto previsto dal Decreto Legge. n. 138/2011
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148/2011, in ottemperanza al parere del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 04/UL0000945/P del 23 febbraio 2011;
di conseguenza, in tali fattispecie, l’accesso al pensionamento per coloro i quali ma-
turano il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno decorre dalla data di
inizio dell’anno accademico o scolastico successivo a quello in cui si maturano i re-
quisiti per la pensione. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora
l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata
dalla normativa del comparto scuola; diversamente la decorrenza del trattamento
pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di ma-
turazione dei prescritti requisiti.
Nulla, invece, è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per
le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del
dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quel-
lo di presentazione della domanda). Resta inalterato il previgente regime delle de-
correnze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (decorrenza dal
giorno primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pen-
sione) qualora i prescritti requisiti da parte del personale del comparto scuola siano
maturati entro il 31 dicembre 2011.
Qualora il lavoratore
abbia già raggiunto,
in una gestione a
carico degli enti
previdenziali pubblici,
i requisiti minimi
richiesti per il diritto
ad autonoma
pensione, tale “pro
quota” sarà calcolato
con il sistema di
computo previsto
dall’ordinamento
della predetta
gestione
Il pagamento degli
importi liquidati dalle
singole gestioni è
effettuato dall’INPS
L’accesso al
pensionamento per
coloro i quali
maturano il diritto a
pensione entro il 31
dicembre di ogni
anno decorre dalla
data di inizio
dell’anno accademico
o scolastico
successivo a quello in
cui si maturano i
requisiti per la
pensione
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