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Sportello Normativo/Giuridico
tura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su
cinque giorni o sei giorni, per specifiche tipologie di funzioni e di attività, a cui deve ricor-
rersi solo quando le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le
esigenze di servizio
”, precisa che “
si considera in turno il personale che si avvicenda in
modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio
” (art. 53 comma 2 lett.c).
Quindi, ciò che contraddistingue il lavoro a turni dal lavoro flessibile e dal lavoro
plurisettimanale è la notevole oscillazione del servizio con connessa alternanza tra
lavoratori incaricati di coprire l’intero arco del servizio.
Pertanto, il lavoro a turni non è tanto la frazione di tempo (giorni o settimane)
della distribuzione dell’orario di servizio, non è tanto la facoltà offerta al dipendente,
a prescindere dalle esigenze della struttura di lavoro, di entrare ovvero uscire prima
o dopo l’orario di inizio o di fine servizio, quanto piuttosto l’alternanza sul posto di
lavoro che comporti lo svolgimento dell’attività lavorativa in orari ciclicamente diver-
si con una rotazione del personale addetto.
Ne consegue che il personale Ata individuato dal successivo art. 55 viene accomu-
nato al turnista quanto al disagio psico-fisico che ne deriva e ai correlati benefici
compensativi.
I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato
La Nota n. 73072 del 6 giugno 2006 della Ragioneria Generale dello Stato ha ul-
teriormente precisato che la suddetta riduzione di orario non può essere prevista per
il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche
rientro pomeridiano.
Quindi, destinatari della riduzione oraria di lavoro a 35 ore settimanali sono i dipen-
denti che si trovano ad operare in una istituzione scolastica che presenti sia le carat-
teristiche oggettive di cui all’art. 55 sopra richiamati, sia gli elementi soggettivi che
investono i lavoratori che, pur non potendosi considerare turnisti nel senso stretto,
siano comunque coinvolti in sistemi orari di lavoro che, a causa delle significative oscil-
lazioni degli orari individuali di lavoro programmate, vengano accomunati al turnista
quanto al disagio psico-fisico derivatone e quindi ai benefici compensativi correlati.
In definitiva, è assente il requisito soggettivo allorché i dipendenti osservino una
turnazione fissa (ad esempio una settimana il pomeriggio ed una di mattina) che non
comporta alcuna gravosità o oscillazione dell'orario individuale.
Pertanto, solo se si verificano simultaneamente i due presupposti oggettivi e sog-
gettivi sopra descritti il Dirigente Scolastico potrà procedere alla individuazione del
personale ATA avente diritto alla riduzione dell’orario di lavoro, stante che è da esclu-
dersi che il beneficio in esame possa spettare indiscriminatamente a tutto il perso-
nale ATA a prescindere dalla valutazione delle singole posizioni individuali.
Infine, ricordiamo che, dopo il D.Lgs. n. 150 del 2009, la concessione o meno di
detto beneficio contrattuale è nella esclusiva prerogativa dirigenziale non essendo
più necessario alcun passaggio in contrattazione integrativa.
La responsabilità amministrativa del Dirigente Scolastico
Sotto il profilo della responsabilità amministrativa conseguente ad una violazione
della normativa contrattuale, la Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale centrale
d’appello, con la Sentenza n. 482/2013, ha condannato una Dirigente Scolastica per
danno erariale per violazione dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art.
55 del CCNL 2007.
Nello specifico, la Corte ha riformato la Sentenza n. 518 del 2009 della Sezione
giurisdizionale per la Regione Toscana la quale, pur considerando la condotta della
dirigente contraria alle disposizioni contrattuali sopra citate, non l’aveva ritenuta
connotata da negligenza al punto di radicare la responsabilità amministrativa; la
Corte ha quindi accolto l'impugnazione proposta dal procuratore generale riconoscen-
do la sussistenza della colpa grave nel comportamento della Dirigente Scolastica e
Il beneficio delle 35
ore settimanali non
si applica nel caso in
cui il personale
effettui un turno fisso
o sporadicamente
qualche rientro
pomeridiano
La concessione delle
35 ore non è
soggetta al
preventivo passaggio
in sede di
contrattazione
integrativa di istituto