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Importanti modifiche nel decreto semplificazione

Di Marinella Vicini

Il 24 giugno è stato pubblicato il D.L. n. 90 "Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l'effi cienza degli uffi ci giudiziari", convertito nella Legge n.114 in data 11 agosto (entrata in vigore il 19 agosto 2014). Importanti novità sono state inserite nei procedimenti di riconoscimento e di conferma dello status di invalidità e di handicap e dei relativi benefi ci. L'art. 25 del Decreto Legge è specifi catamente riferito alle semplifi cazioni per i soggetti con invalidità e, sostanzialmente, accelera i tempi di ottenimento dell'accertamento. Di seguito, in questo articolo ci occupiamo delle relative modifi che per quello che concerne i permessi, i congedi, la mobilità e le procedure concorsuali e, quindi, dei procedimenti amministrativi di interesse per le Segreterie Scolastiche nella gestione del personale. Nell’analisi delle modifi che e, per comprendere meglio cosa è stato principalmente variato, si ritiene utile servirsi di una semplice tabella di confronto.

Certifi cato provvisorio

In particolare, nel quarto comma del citato art. 25, viene modifi cato l’art. 2, comma 2-3-3bis, della Legge 423 del 27 ottobre 1993, riferito alla possibilità di presentare un “Certifi cato Provvisorio”. “Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, (ai soli fi ni previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), da un medico specialista nella patologia denunciata (ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate), in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato. 3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fi no all'emissione dell'accertamento defi nitivo da parte della commissione. 3- bis.

La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4 entro (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. La novità per quello che concerne i soggetti destinatari dei benefi ci si può così riassumere: questa possibilità prima era prevista solo per la richiesta dei permessi mensili (cfr. art. 33, della legge 104/92 e successive modifi che) mentre oggi, è invece possibile anche per la richiesta del congedo straordinario per il quale è previsto una indennità (cfr. art. 42, comma 5, D.Lvo 151/2001 e successive modifi che) e, nelle procedure di mobilità (cfr. art. 21 della legge 104/92).

Verbale provvisorio

Trattasi anche in questo caso di una importante semplifi cazione dell’iter relativo alla richiesta dei benefi ci. La normativa previgente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili, congedi biennali retribuiti, e art. 21 della legge 104/92) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) inviato a fi rma del responsabile INPS territorialmente competente e, non ammette l’equipollenza di altre certifi cazioni di invalidità. Oggi, invece, sempre il comma 4, art. 25, ai fi ni delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce che: “la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certifi cato provvisorio al termine della visita”.

Rivedibilità

Con la novità introdotta dal legislatore, sempre articolo 25, ma comma 6 bis, introdotto direttamente in sede di conversione in legge, nel caso in cui sia prevista rivedibilità, cioè quei verbali nei quali è prevista una determinata scadenza, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefi ci prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (cfr. in particolare, permessi art. 33, congedo retribuito art. 42). Viene inoltre chiarito che la competenza della convocazione a visita nei casi di La Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certifi cato provvisorio al termine della visita 21 verbali per i quali sia prevista appunto la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né al Cittadino).

Sempre per quello che concerne eventuale riaccertamento dello status, mentre fi no a ieri, l’esonero alla visita di controllo interessava solo, le persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, solo se titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione, oggi, spetta anche alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione.

Concorsi e assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Il penultimo comma dell’articolo 25 interviene in "particolare" sull’articolo 20 della Legge 104/92 per quello che riguarda le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni. Una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Il comma 9 bis invece modifi ca il 2^ comma dell’articolo 16 della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e precisa che, i disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fi ni della copertura delle aliquote di riserva nelle pubbliche amministrazioni, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. In ultima analisi una sintesi delle agevolazioni riferite ai neomaggiorenni.

 

 

 

Pubblicata il 22 ottobre 2014

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