Logo Pais
   L’INPS, con il Messaggio 7 agosto 2025, n. 2450  (Messaggio numero 2450 del 07-08-2025.pdf) ha fornito indicazioni sull’applicazione della Sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.
    L’INPS, con il Messaggio citato, ha chiarito che la suddetta pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU).
    La fruizione del congedo spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.
    Per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.
    L’INPS ha chiarito che gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025. Pertanto, solo dal 24 luglio 2025 la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.
Pubblicata il 17 settembre 2025

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più consulta l’informativa estesa sui cookie. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.