Riforma dell’accertamento della disabilità: cosa cambia con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe
L'INPS, con il Messaggio numero 766 del 03-03-2025, ha fornito indicazioni sul procedimento di accertamento della disabilità alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, entrato in vigore il 30 giugno 2024, nel dare attuazione alla legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, ha riformato la materia dell’accertamento della condizione di disabilità stabilendo, tra l’altro una nuova definizione della condizione di disabilità e di accertamento della stessa nonché l’affidamento all’INPS dell'esclusiva competenza medico-legale sulla “valutazione di base” della condizione di disabilità.
È stata disposta l’unificazione in un'unica procedura, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti della condizione di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità, disabilità ai fini dell’inclusione scolastica ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
L’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo ha inizialmente previsto un periodo di sperimentazione relativo a tutto l’anno 2025, in alcune Province individuate dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
I commi 1 e 3 dell’articolo 19-quater del decreto-legge n. 202/2024, rubricato “Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità” hanno apportato le seguenti novità: a decorrere dal 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 62/2024, sono estese alle seguenti province: Alessandria; Lecce; Genova; Isernia; Macerata; Matera; Palermo; Teramo; Vicenza; Provincia Autonoma di Trento; Aosta.
L’elenco delle patologie interessate dalla sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione di base è stato ampliato, includendo anche le disabilità connesse all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.
Il comma 2 dell’articolo 19-quater del decreto-legge n. 202/2024 ha rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della riforma. Pertanto, la fase di sperimentazione di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, iniziata il 1° gennaio 2025, si concluderà il 31 dicembre 2026.
Coerentemente, il medesimo comma ha aggiornato i termini previsti dal decreto legislativo n. 62/2024 per una serie di adempimenti normativi.
In particolare:
- il regolamento del Ministro della Salute di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, con cui si deve provvedere all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, deve essere adottato entro il 30 novembre 2026;
- è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2026 (cfr. l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 62/2024);
- sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge n. 104/1992 (cfr. l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2024);
- le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della riforma trovano applicazione alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 (cfr. l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2024);
- alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti alla sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi attualmente in vigore (cfr. l’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2024).
Infine, per quanto riguarda la fase relativa alla valutazione multidimensionale e all’elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato:
- il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge n. 104/1992, rilasciata prima della data del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base (cfr. l’art. 35, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. n. 62/2024);
- ai procedimenti per il progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2027, si applicano le disposizioni sul progetto di vita personalizzato e partecipato, senza preventiva valutazione di base (cfr. l’art. 35, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 62/2024).