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Il M.I.M., con la Nota 25 luglio 2024 n. 5546, ha  trasmesso alle Istituzioni scolastiche il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato sulla spettanza in capo all’INPS degli interessi di rivalsa a seguito della violazione da parte dell’Amministrazione scolastica dell’obbligo di cui agli artt. 24, comma 4, e 26, commi 1-3, del D.P.R. n. 1032/73.

La normativa di riferimento

L’art. 26 del D.PR. n. 1032 del 1973 dispone che nei casi di raggiungimento dei limiti ordinamentali l’amministrazione predispone tre mesi prima “un progetto di liquidazione”, e che i relativi atti vanno inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all’amministrazione del Fondo.

Il medesimo art. 26 prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l’amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all’amministrazione del Fondo di previdenza gli atti nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l’amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, l’effettiva corresponsione dell’indennità nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell’indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente.

I termini indicati dal sopra citato art. 26 devono  essere integrati con quelli individuati dalla successiva normativa in tema di dilazione e di rateizzazione dei pagamenti del TFR/TFS e, quindi, con l’art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1197, e con l’art. 12, comma 7, D.L. n. 78/2010.

Sebbene la Corte costituzionale, con la sentenza del 23 giugno 2023, n. 130, abbia dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, ad avviso dell’Avvocatura Generale, in assenza di un intervento del legislatore, i termini individuati dai citati artt. 3 e 12, devono considerarsi operativi, almeno sin quando il legislatore non individui i mezzi e le modalità di attuazione dell’intervento riformatore in materia auspicato dalla Corte Costituzionale.

Le indicazioni dell’Avvocatura Generale

Ad avviso dell’Avvocatura Generale, la richiesta da parte dell’INPS all’Amministrazione scolastica di vedersi corrisposti gli “interessi di rivalsa” può essere soddisfatta – interamente o parzialmente solo alle seguenti condizioni:

1) che il credito non sia prescritto (la prescrizione del diritto di credito in esame è di tipo decennale);

2) che il credito superi l’ammontare previsto, come condizione di procedibilità, nel messaggio n. 3550 del 10/10/2023 dell’INPS ai sensi del quale l’Istituto procede al recupero dei crediti nel primo semestre dell’anno se l’importo cumulato a titolo di interesse supera i 500 euro e nel secondo semestre a prescindere dall’importo, purché il dovuto risulti superiore a 12 euro;

3) che il ritardo nel quale sia incorsa l’Amministrazione scolastica sia imputabile a una sua condotta colposa: deve essere l’Amministrazione datrice di lavoro a fornire la prova di aver svolto correttamente tutte le procedure o che, comunque, le stesse abbiano avuto una durata maggiore a causa di specifiche circostanze a essa non imputabili;

4) che gli interessi legali siano stati corrisposti dall’INPS a decorrere dalla data di scadenza del termine, di volta in volta, individuata dal legislatore per l’adozione del provvedimento sulla domanda;

5) che l’INPS abbia fornito la prova di aver subito un danno pari all’ammontare richiesto o comunque un pregiudizio economico, sia pure inferiore a quello originariamente preteso.

Cosa devono fare le scuole

Le Istituzioni scolastiche che abbiano ricevuto atti di rivalsa possono procedere alla verifica delle condizioni indicate dall’Avvocatura Generale dello Stato secondo le modalità di seguito riportate.

Step 1: alla ricezione di una richiesta di risarcimento degli interessi di rivalsa da parte dell’INPS, l’Amministrazione scolastica potrà chiedere preliminarmente a quest’ultimo di:

 - dimostrare che gli interessi legali siano stati corrisposti dall’INPS a decorrere dalla data di scadenza del termine (condizione 4);

- fornire prova di aver subito un danno pari all’ammontare richiesto (condizione 5).

Step 2: solo nel caso in cui l’INPS fornisca riscontro, dimostrando il rispetto delle condizioni indicate nello step precedente, l’Amministrazione scolastica procede a:

- verificare che il credito dell’INPS non sia prescritto (condizione 1);

- verificare che il credito superi l’ammontare previsto, come condizione di procedibilità - 500 euro per il primo semestre e 12 euro per il secondo semestre (condizione 2).

Step 3: verificato anche il rispetto delle condizioni di cui allo step 2, secondo il parere dell’Avvocatura Generale, la richiesta da parte dell’INPS può essere soddisfatta a meno che l’Amministrazione scolastica non sia in grado di dimostrare di aver svolto correttamente tutte le procedure e/o che il ritardo sia stato dovuto a circostanze a essa non imputabili (condizione 3), anche attraverso una ricostruzione puntuale di tutta la documentazione in possesso della scuola.

Pubblicata il 06 agosto 2024

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