L’art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo
18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni.
A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro,
compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o
con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere
dal 12 ottobre 2017 avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail,
(…) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento (…).[...]
Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.
- Testo integrale della circolare n. 42 del 12 ottobre 2017
(.pdf - 247 kb)
Ultimo aggiornamento: 12/10/2017