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Informative e documenti inerenti il Consiglio di Istituto

CONSIGLIO DI ISTITUTO

(Artt. 8 e 10 D. Lgs. n.297/1994)

Negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio d’Istituto è composto da 19 membri:

• 8 rappresentanti dei genitori degli alunni

• 8 rappresentanti del personale docente

• 2 rappresentante del personale ATA

• il dirigente scolastico.

 Alle riunioni del consiglio di istituto possono essere chiamati, a titolo consultivo, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere anche eletto un vice presidente.

Il consiglio dura in carica tre anni ed  elegge nel suo seno una giunta esecutiva.

Il consiglio di istituto si occupa di:

-elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di autofinanziamento;

- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;

-deliberare, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, su proposta della giunta, l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

-adottare il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti;

-adottare il regolamento interno dell’istituto dove vengono, tra l’altro,stabilite le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso, la permanenza nella scuola e l’uscita;

-deliberare sull’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;

-adattare il calendario scolastico;

-stabilire i criteri generali per la programmazione educativa, le attività para ed extra scolastiche, i corsi di recupero, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;

-promuovere contatti con altre scuole per eventuali iniziative di collaborazione;

-promuovere la partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

-stabilire forme e modalità di iniziative assistenziali eventualmente assunte dall’istituto;

- indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni,  al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;

- esprimere parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto,

- stabilire i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;

- esercitare le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;

-pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

 Art 33 D.I. n.44 01/02/2001

 Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;

c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;

f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, comma 1;

i) all’acquisto di immobili.

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a) contratti di sponsorizzazione;

b) contratti di locazione di immobili;

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

h) partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica.

La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.

ESTRATTI DELLE DELIBERE DAI VERBALI 

DEI CONSIGLI DI ISTITUTO

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